Data Pubblicazione: 24.05.2024 Per ottenere la sanatoria, bisognerà pagare una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Il Consiglio dei Ministri n.82/2024 del 24 maggio ha approvato il decreto "Misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", cd. Piano Salva Casa, la sanatoria fortemente voluta dal ministro Matteo Salvini che insiste nel non definirlo un condono. Il testo, al quale si rimanda per tutti gli approfondimenti, è scaricabile in calce all'articolo. Saranno regolarizzabili tutte quelle piccole difformità edilizie che non incidono sulla struttura dell'edificio, quindi sia all'interno che all'esterno dello stesso, come ad esempio: Come specificato dal MIT, il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare: Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti, introducendo il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione. In pratica, se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. La sanatoria degli interventi in parziale difformità rispetto a permesso o SCIA non avverrà più col principio della doppia conformità ex art.36 dpr 380/2001 (all'epoca della realizzazione e all'epoca della richiesta) ma sarà sufficiente la conformità dell'intervento alle norme urbanistiche al momento della domanda e a quelle edilizie a momento della realizzazione (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa). La richiesta si presenta al SUE (sportello unico edilizia) e il professionista potrà attestare l'epoca di realizzazione dell'intervento sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali. Il testo specifica poi che "Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente". Per ottenere la sanatoria, bisognerà pagare una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. In ogni caso, sulle difformità totali e gli interventi senza permesso resta l'applicazione della doppia conformità. Il provvedimento non è un condono edilizio come i tre precedenti del 1985, 1994 e 2003, visto che non consentirà di sanare gli interventi con variazioni essenziali rispetto ai progetti o abusi edilizi in mancanza di permessi. Si va a modificare l'articolo 23-ter del Testo Unico Edilizia, consentendo in ogni caso il cambio senza opere all'interno della stessa categoria funzionale. Allo stesso modo, saranno ammessi quelli senza opere tra categorie funzionali residenziali, turistico/ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale in edifici situati in centri storici. Entrano ufficialmente nel regime dell'edilizia libera "le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche". Tramite il provvedimento, inoltre, Presa da:
Decreto Salva Casa approvato in Consiglio dei Ministri: come si potranno sanare le piccole difformità
Matteo PeppucciPiano Casa: cosa si potrà sanare
Le tolleranze costruttive arrivano fino al 5%
Interventi in parziale difformità: come cambia la doppia conformità
I costi della sanatoria
Niente condono edilizio
I cambi di destinazione d'uso
Tende e strutture anti-pioggia in edilizia libera
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